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Strutture Sanitarie della Provincia di Bergamo
Strutture Sanitarie della Provincia di Bergamo

 

 
PREMESSA
  IL QUADRO NORMATIVO

La Regione Lombardia, con le DGR n.- 38571 del 25/9/1998- 47675 del 29.12.1999- 2859 del 22.12.2000- 7928 del 1.02.2002 ha dato seguito a quanto previsto dal Decreto Legislativo 124/98, individuando i tempi di attesa massimi entro cui devono essere erogate le prestazioni ambulatoriali.

Le prestazioni che devono rispettare i tempi di attesa stabiliti sono quelle riferite al primo accesso del paziente presso la struttura sanitaria, escludendo quelle riferite ai controlli programmati (successivi alla prima prestazione specialistica) e quelle riferite ad attività di screening.

Tempi massimi di attesa per alcune classi di prestazioni
Ogni struttura sanitaria della Regione è tenuta a rispettare un tempo massimo di attesa per ogni tipo di visita od esame, ad eccezione di alcune strutture di rilievo nazionale che hanno concordato tempi massimi maggiori per le forti richieste provenienti da tutta Italia. Se la struttura prescelta non garantisce le prestazioni entro il tempo massimo, rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASL o della struttura stessa si possono trovare altre strutture sul territorio in grado di rispettarlo.

Se nessuna di queste è in grado di rispettare tale tempo massimo, si ha diritto di usufruire della prestazione anche in regime di libera professione, pagando il solo ticket.

L'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/47675 del 1999, prevede infatti, al punto 8,

"la struttura erogatrice si deve impegnare, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa stabilito come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell’intera tariffa, detratto l’eventuale ticket che risulta a carico del paziente.”

In questo caso il cittadino può rivolgersi all'URP della struttura stessa chiedendo l’erogazione in libera professione con il pagamento del solo ticket, se dovuto.

La normativa regionale stabilisce inoltre quanto segue:

• le strutture sanitarie devono effettuare gli esami di laboratorio senza prenotazione, quindi con l'accesso diretto;

• le liste di prenotazione devono rimanere aperte, in modo da garantire la "trasparenza" delle liste di attesa e fornire sempre una risposta ai bisogni espressi dai pazienti;

• i medici di famiglia e i pediatri, qualora ravvisino un caso di urgenza, possono richiedere che la prestazione sia garantita entro 72 ore dalla prenotazione. Le ricette contenenti tali prescrizioni sono riconoscibili per la presenza di un bollino verde, ad eccezione delle prestazioni soggette alle classi di priorità. La prestazione è definita “urgente differibile”.

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