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La Regione Lombardia, con le DGR n.-
38571 del 25/9/1998- 47675 del 29.12.1999-
2859 del 22.12.2000- 7928 del 1.02.2002
ha dato seguito a quanto previsto dal
Decreto Legislativo 124/98, individuando
i tempi di attesa massimi entro cui
devono essere erogate le prestazioni
ambulatoriali.
Le prestazioni che devono rispettare i tempi di attesa
stabiliti sono quelle riferite al primo accesso del
paziente presso la struttura sanitaria, escludendo quelle
riferite ai controlli programmati (successivi alla prima
prestazione specialistica) e quelle riferite ad attività
di screening.
Tempi massimi di attesa per alcune classi di
prestazioni
Ogni struttura sanitaria della Regione è tenuta
a rispettare un tempo massimo di attesa per ogni tipo
di visita od esame, ad eccezione di alcune strutture
di rilievo nazionale che hanno concordato tempi massimi
maggiori per le forti richieste provenienti da tutta
Italia. Se la struttura prescelta non garantisce
le prestazioni entro il tempo massimo, rivolgendosi
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ASL o della
struttura stessa si possono trovare altre strutture
sul territorio in grado di rispettarlo.
Se nessuna di queste è in grado di rispettare
tale tempo massimo, si ha diritto di usufruire della
prestazione anche in regime di libera professione, pagando
il solo ticket.
L'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale
n. VII/47675 del 1999, prevede infatti, al punto 8,
"la struttura erogatrice si deve impegnare,
su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato
il tempo di attesa stabilito come obiettivo relativo
alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero
professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico
dell’intera tariffa, detratto l’eventuale
ticket che risulta a carico del paziente.”
In questo caso il cittadino può rivolgersi
all'URP della struttura stessa chiedendo l’erogazione
in libera professione con il pagamento del solo ticket,
se dovuto.
La normativa regionale stabilisce inoltre
quanto segue:
• le strutture sanitarie devono
effettuare gli esami di laboratorio
senza prenotazione, quindi con l'accesso
diretto;
• le liste di prenotazione devono
rimanere aperte, in modo da garantire
la "trasparenza" delle liste
di attesa e fornire sempre una risposta
ai bisogni espressi dai pazienti;
• i medici di famiglia e i pediatri,
qualora ravvisino un caso di urgenza,
possono richiedere che la prestazione
sia garantita entro 72 ore dalla prenotazione.
Le ricette contenenti tali prescrizioni
sono riconoscibili per la presenza
di un bollino verde, ad eccezione
delle prestazioni soggette alle classi di priorità.
La prestazione è definita “urgente
differibile”.
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